Successivamente alla notifica dell’atto di pignoramento, il creditore ha 45 giorni per presentare l’istanza di vendita dei beni pignorati, dalla quale decorre anche il termine di 15 giorni per iscrivere a ruolo la procedura.
Il Giudice, una volta ricevuta l’istanza, fissa la data dell’udienza per l’audizione delle parti, cioè il debitore e il creditore, e in sede di udienza deciderà la modalità di vendita dei beni sottoposti a pignoramento.
Nominato un esperto dal Giudice, il suo compito è quello di redigere la stima dell’immobile sottoposto a pignoramento. Una volta concluse le operazioni di stima, l’esperto deve inviare una copia della relazione ai creditori e al debitore. A loro volta, i creditori, almeno 15 giorni prima dell’udienza, possono depositare note alla relazione, chiedendo la partecipazione dell’esperto all’udienza affinché fornisca i chiarimenti necessari.
Depositata la CTU, il Giudice fissa l’udienza di comparizione le parti nella quale ordina la vendita e nomina un delegato (un avvocato, un notaio o un commercialista):
– indicando il luogo della vendita ed il termine per il loro svolgimento e le modalità della pubblicità.
– provvedendo a fissare un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto
– stabilendo le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, la suddivisione in uno o più lotti, il prezzo base, l’offerta minima, le modalità del deposito, fissando al giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione offerta, l’udienza per la deliberazione sulle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti
– stabilendo poi, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche entro la data dell’udienza vanno proposte le opposizioni all’esecuzione se non sono già decaduti i termini per farlo. Se non ci sono opposizioni, il Giudice pronuncia l’ordinanza di vendita, stabilendone modalità di esecuzione e tempi, e delega le operazioni di vendita ad un professionista.
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