Le spese condominiali si suddividono in due categorie, quelle ordinarie e quelle straordinarie.
Le spese ordinarie sono quelle periodiche riguardo a gestione e all’andamento regolare di ogni servizio, come la pulizia scale o la manutenzione del tetto, mentre le spese straordinarie sono tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria non programmati dovuti ad eventi non ordinari.
Citando l’art. 63, comma 2, del c.p.c. “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all‘anno in corso e a quello precedente”.
Quando si acquista un immobile all’asta può succedere che il precedente proprietario non abbia pagato le spese condominiali. Quindi, come espresso dall’articolo 63 citato precedentemente, la disciplina è applicabile per le spese di ordinaria manutenzione. Per quello che riguardano invece le spese straordinarie è tenuto a rispondere del pagamento chi era proprietario al momento dell’assemblea che ha deliberato i lavori.
La lettura della perizia di stima di un immobile all’asta fornisce informazioni riguardo lo stato dell’immobile, l’esistenza di formalità, ecc., ma anche le eventuali spese condominiali o straordinarie pendenti sull’immobile.